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Conversione PATENTE ESTERA
La conversione della patente di guida estera prevede la sostituzione del documento con la patente di guida italiana.
PAESI UE
La patente di guida rilasciata da uno stato appartenente all’UNIONE EUROPEA è giuridicamente equiparata alla patente di guida Italiana, e la procedura di conversione è destinata ai titolare di patente estera che richiedono ed ottengono la RESIDENZA in Italia.
Secondo la Direttiva Comunitaria 2006/126/CE le patenti di categoria AM-A1-A2-A e B-B1-BE hanno una VALIDITA AMMINISTRATIVA di 10 ANNI. Gli stati menbri possono scegliere di rilasciare patenti di validità amministrativa FINO A 15 ANNI. Sono poi stabiliti dei scaglioni di validità del rinnovo in base all’età anagrafica del titolare.
Il titolare della patente di guida rilasciata da uno stato UE con validità amministrativa di 10 anni può continuare a guidare con la sola patente estera fino alla scadenza in essa riportata. Terminato il periodo di validità amministrativa. non potendo essere “rinnovata la validità” del documento il titolare è tenuto a convertire la patente con una Italiana sottoponendosi alla visita di idoneità psico-fisica prevista per la procedura di rinnovo della patente italiana. Verrà quindi emessa una nuova patente di guida italiana con validità amministrativa rinnovata secondo le disposizioni Italiane, ossia per 10 anni per titolari di età anagrafica entro i 50 anni,
Nulla vieta che la conversione della patente estera possa essere richiesta anche PRIMA della scadenza amministrativa in essa indicata, con la stessa validità amministrativa di quella estera, ovvero con nuova validità amministrativa sottoponendosi alla visita di idoneità psico-fisica prevista per la procedura di rinnovo della patente italiana.
Se invece la patente di guida rilasciata da uno stato UE NON HA SCADENZA oppure non ha una validità amministrativa che soddisfi la Direttiva Comunitaria 2006/126/CE il titolare è tenuto a chiederne la conversione ENTRO 2 ANNI dall’acquisizione della residenza anagrafica in Italia.
PAESI EXTRA UE
La patente di guida rilasciata da uno stato EXTRA UE deve essere convertita con una nuova patente italiana ENTRO UN ANNO da quando il titolare richiede ed ottiene la RESIDENZA in Italia, e la conversione è possibile solo se lo stato emittente ha sottoscritto un accordo di reciprocità con l’Italia.
E’ possibile convertire la patente di guida rilasciata da uno stato estero che non ha accordo di reciprocità solamente se la stessa è stata rilascita come conversione di una patente di guidata italiana.
PATENTE MILITARE
La conversione è il rilascio, a chi ha una patente militare, di una patente civile di categoria corrispondente secondo una tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Ministero della Difesa.
Per tale operazione è necessario presentare in visione originale del foglio di congedo illimitato.